Teoria della sovranità nella Politische Theologie di Carl Schmitt

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Il […] più fortunato rivale [di Hobbes], Locke, venne una generazione più tardi, quando la guerra civile era finita e la situazione era ridiventata normale. Ci sono infatti tempi felici, in cui è facile organizzare una collettività libera. Ci si deve rallegrare di questi tempi, ma non si dovrebbe però diffamare chi, in tempi più duri, cerca di salvare il salvabile.

C. Schmitt, Trecento anni di Leviatano1

Questo breve contributo propone un’analisi della teoria della sovranità elaborata da Carl Schmitt nei primi due capitoli di Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität2. Nella prima parte si esaminerà la definizione della sovranità come decisione sullo stato di eccezione, e dunque i concetti di sovranità, decisione ed eccezione; nella seconda la questione della sovranità sarà posta come problema della forma giuridica e della decisione, introducendo il tema, centrale nel pensiero del giurista, della realizzazione del diritto.

1. Definizione della sovranità: sovranità, decisione, eccezione

«Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione»3: celebre è l’incipit di Politische Theologie. Tale definizione del concetto di sovranità è pensata da Schmitt come definizione di un concetto limite, a sottolineare il significato strategico che qui l’eccezione assume come minaccia alla normalità dell’ordine giuridico-politico tale da implicare un’attivazione dei poteri di sovranità4.

Questa definizione può essere appropriata al concetto di sovranità, solo in quanto questo si assuma come concetto limite. Infatti concetto limite non significa un concetto confuso, come nella terminologia spuria della letteratura popolare, bensì un concetto relativo alla sfera più estrema. A ciò corrisponde il fatto che la sua definizione non può applicarsi al caso normale, ma ad un caso limite5.

Schmitt pone la questione della sovranità non a partire dalla normalità dell’ordine giuridico-politico, ma a partire da quella situazione limite che è l’eccezione: la sovranità si manifesta pienamente nell’eccezione. Sovrano è allora chi

decide tanto sul fatto se sussista il caso estremo di emergenza, quanto sul fatto di che cosa si debba fare per superalo. Egli sta al di fuori dell’ordinamento giuridico normalmente vigente e tuttavia appartiene ad esso poiché a lui tocca la competenza di decidere se la costituzione in toto possa essere sospesa6.

Dunque il sovrano decide se lo stato di eccezione sussiste e se ciò richiede la sospensione dell’ordinamento vigente, per la sua salvaguardia, o il suo superamento in un nuovo ordinamento: come decisione sull’eccezione, la sovranità è «decisione per un ordine»7. Autore di riferimento per Schmitt è qui Jean Bodin, il cui concetto di sovranità sarebbe chiaramente orientato all’eccezione: dalla dottrina delle vere prerogative della sovranità, luogo decisivo di Les Six Livres de la République8, emergerebbe come «l’attributo peculiare della sovranità» sia «la competenza ad annullare la legge vigente – sia in generale che nel singolo caso»9.
Ciò che importa è chi decide per l’ordine, chi è il sovrano: la questione della sovranità è la questione del soggetto della sovranità10. Se è impossibile «individuare a priori il caso concreto di uno stato di eccezione»11, in quanto come «caso non descritto nell’ordinamento giuridico vigente»12 l’eccezione non è semplice stato di emergenza, allora è impossibile individuare a priori chi è il sovrano. È la decisione a definire il sovrano, è la decisione a porre e legittimare la sovranità: sovrano è essenzialmente «chiunque decida efficacemente sul caso d’eccezione»; esso è per definizione indeterminato13.

In generale non si disputa intorno ad un concetto in sé, quanto meno nella storia della sovranità: si disputa intorno al suo concreto impiego, cioè su chi in caso di conflitto decida dove consiste l’interesse pubblico o statale, la sicurezza e l’ordine pubblico, le salut public e così via. Il caso d’eccezione, il caso non descritto nell’ordinamento giuridico vigente, può al massimo essere indicato come caso di emergenza esterna, come pericolo per l’esistenza dello Stato o qualcosa di simile, ma non può essere descritto con riferimento alla situazione di fatto. Solo questo caso rende attuale la questione relativa al soggetto della sovranità, che è poi la questione della sovranità stessa. Non si può affermare con chiarezza incontrovertibile quando sussista un caso d’emergenza, né si può descrivere dal punto di vista del contenuto che cosa possa accadere quando realmente si tratta del caso estremo di emergenza e del suo superamento. Tanto il presupposto quanto il contenuto della competenza sono qui necessariamente illimitati14.

Se da un lato è impossibile individuare a priori chi è il sovrano15, dall’altro la sovranità è necessaria come quella «funzione originaria»16 dell’ordine descritta da Carlo Galli, a partire dall’impossibilità di sfuggire all’eccezione stessa: è «necessario che la sovranità vi sia, senza che però sia possibile determinarne giuridicamente a priori titolarità e competenze»17.
Seguendo ancora Galli, in quanto decisione sull’eccezione, la sovranità è «decisione per un ordine»18. L’origine dell’ordine giuridico-politico risiede nella crisi eccezionale, origine che permane come residuo di disordine; disordine ed eccezione «restano, all’interno dell’ordine, come potenzialità sempre presenti»19. La sovranità è affermazione di ordine come ne è negazione, ne è creazione come ne è distruzione. Come indeterminato è il sovrano, indeterminato è l’ordine stesso: quest’ultimo è necessario, ma impossibile20.
Inoltre se, come si è detto, il sovrano decide per l’ordine, è la decisione e non la norma a fondare l’ordine stesso: affinché vi sia norma efficace, è necessario che vi sia ordine e questo è posto da una decisione21. Emerge il significato giuridico fondamentale dell’eccezione: essa rende palese quell’atto giuridico che è la decisione sovrana. Questa ricrea la situazione di cui le norme necessitano per poter avere efficacia, ricrea quella situazione normale che è l’ordine. L’eccezione rende palese l’essenza della sovranità come monopolio della decisione22.

2. Problema della sovranità come problema della forma giuridica e della decisione

Il problema della sovranità, si è detto, non è risolvibile a partire dalla normalità dell’ordine giuridico-politico: è nell’eccezione che la sovranità si manifesta pienamente. Nel secondo capitolo di Politische Theologie, Schmitt si rivolge polemicamente contro Hans Kelsen, che avrebbe risolto il problema della sovranità negandolo, in quanto non consapevole del carattere tipico della forma giuridica: del problema della forma giuridica come problema della realizzazione del diritto23. Lo stesso Stato kelseniano non sarebbe altro che l’ordinamento giuridico come sistema di norme, in conformità con l’ideale di obiettività e d’impersonalità, e contro ogni forma di personalismo24.
In Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen25 (1914), Schmitt riflette sul rapporto tra diritto e Stato definendo quest’ultimo come

entità giuridica il cui senso consiste esclusivamente nel compito di realizzare il diritto, di produrre una condizione del mondo esterno corrispondente, per quanto possibile, alle pretese che possono essere dedotte da idee giuridiche per il comportamento dei singoli e l’istituzione del mondo esterno26.

Schmitt pensa il diritto come «entità ideale che deve essere realizzata»27; esso non è riducibile a mera effettività, a mera potenza: ciò significherebbe negarne ogni dimensione normativa. Come norma, il diritto inoltre non può realizzarsi da sé e farsi diritto positivo o efficace, «in quanto non è proprio della norma esprimersi come volontà o coazione»28. È lo Stato, tramite la decisione sovrana, a realizzare il diritto, costituendo la forma che quest’ultimo assume nel mondo dei fenomeni empirici reali.
Kelsen non sarebbe consapevole del fatto che il compito del pensiero giuridico consiste nella realizzazione dell’idea di diritto in una forma giuridica: Schmitt pone il problema della forma giuridica come problema della realizzazione concreta del diritto, «nel senso […] di un agire che renda efficace l’Idea giuridica»29.

La forma giuridica è dominata dall’idea di diritto e dalla necessità di applicare un principio giuridico ad una concreta situazione di fatto, è cioè dominata dal problema della realizzazione del diritto in senso ampio. Poiché l’idea di diritto non può realizzarsi da sé, essa ha bisogno per potersi affermare nella realtà di una particolare conformazione. Ciò vale tanto per la concretizzazione di un principio giuridico generale in una legge positiva quanto per l’applicazione di una norma giuridica positiva generale in campo giurisdizionale o amministrativo. Da qui bisogna partite per una spiegazione del carattere tipico della forma giuridica30.

Affinché vi sia forma giuridica, è necessario quel particolare atto che è la decisione sovrana: esso crea la forma giuridica realizzando il passaggio tra idea e realtà nei termini di «un’istanza intermedia di tipo personale»31, passaggio che comporta un momento d’indifferenza contenutistica (la decisione, in senso normativo, nasce dal nulla).
Di fronte all’incapacità del positivismo giuridico di pensare la forma giuridica, Schmitt ritiene necessario ritornare a Thomas Hobbes, in quanto rappresentante classico di un pensiero giuridico di tipo decisionistico; e da tale intento è orientata la sua sociologia dei concetti giuridici:

Vi sono forse due tipi di scientificità giuridica che possono essere definiti in base alla maggiore o minore esistenza di una consapevolezza scientifica della peculiarità normativa della decisione giuridica. Il rappresentante classico del tipo decisionistico (se posso impiegare questo termine) è Hobbes. Dalle caratteristiche di questo tipo risulta anche che è stato questo, e non l’altro tipo, a trovare la classica formulazione dell’antitesi: «Auctoritas, non veritas facit legem»32.


  1. In Scritti su Thomas Hobbes, a cura di C. Galli, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 148-149; si noti che, attraverso uno scritto su Hobbes, Schmitt parla anche di se stesso.
  2. C. Schmitt, Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità [1922, 19342], in Le categorie del ‘politico’, a cura di G. Miglio e P. Schiera, Bologna, il Mulino, 1972, pp. 27-86.
  3. Ivi, p. 33.
  4. C. Galli, Eccezione, in R. Esposito, C. Galli (a cura di), Enciclopedia del pensiero politico. Autori, concetti, dottrine, Roma-Bari, Laterza, 20052, pp. 252-253. Si noti che «con stato d’eccezione va inteso un concetto generale della dottrina dello Stato, e non qualsiasi ordinanza d’emergenza o stato d’assedio» (C. Schmitt, Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, cit., p. 33).
  5. C. Schmitt, Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, cit., p. 33.
  6. Ivi, p. 34.
  7. C. Galli, Le teologie politiche di Schmitt, in Lo sguardo di Giano. Saggi su Carl Schmitt, Bologna, il Mulino, 2008, p. 57. Sovrano è «chi in caso di conflitto [decide] dove consiste l’interesse pubblico o statale, la sicurezza e l’ordine pubblico, le salut public e così via» (C. Schmitt, Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, cit., p. 34); «se all’interno di uno Stato sorgono conflitti, […] la sovranità, e quindi lo Stato stesso, consiste nel decidere questo conflitto, perciò nello stabilire in modo definitivo che cosa sia l’ordine e la sicurezza pubblica, quando essa sia messa in pericolo e così via» (ivi, p. 36).
  8. J. Bodin, I sei libri dello Stato, vol. I, a cura di M. Isnardi Parente, Torino, UTET, 1964.
  9. C. Schmitt, Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, cit., p. 36. «Sotto questo stesso potere di dare e annullare le leggi sono compresi tutti gli altri diritti e prerogative sovrane: cosicché potremmo dire che è questa la sola vera e propria prerogativa sovrana, che comprende in sé tutte le altre. Ma, se si vuole enumerare queste altre prerogative, si può dire ch’esse sono il dichiarare la guerra e concludere la pace, il discutere in appello i giudizi dei magistrati, l’istituire o destituire i più alti ufficiali, l’imporre gravami e contributi ai sudditi o esentarli da essi, il concedere grazie o dispense contro il rigore delle leggi, l’alzare o abbassare il titolo, valore e piede delle monete, il far giurare sudditi e uomini ligi di serbare fedeltà senza alcuna eccezione a colui cui il giuramento è dovuto. Ecco tutte le prerogative sovrane, comprese nell’ambito del diritto di dare la legge collettivamente e singolarmente, non ricevendola da nessuno fuorché da Dio» (J. Bodin, I sei libri dello Stato, I, cit., p. 495).
  10. «Se sia sovrano solo Dio, cioè colui che nella realtà concreta agisce indiscutibilmente come suo rappresentante, o l’imperatore, o il principe, o il popolo, cioè coloro che possono essere identificati senza discussione nel popolo: la questione è sempre orientata al soggetto della sovranità, si tratta cioè sempre di un’applicazione del concetto ad una situazione di fatto concreta» (C. Schmitt, Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, cit., p. 37).
  11. S. Pietropaoli, Schmitt, Roma, Carocci, 2012, p. 48.
  12. C. Schmitt, Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, cit., p. 34.
  13. C. Galli, Le teologie politiche di Schmitt, cit., pp. 55-56. Si noti che Schmitt non afferma che il sovrano decide sullo stato di eccezione, ma che sovrano è chi decide sullo stato di eccezione.
  14. C. Schmitt, Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, cit., p. 34.
  15. In quanto è impossibile «individuare a priori il caso concreto di uno stato di eccezione» (S. Pietropaoli, Schmitt, cit., p. 48).
  16. C. Galli, Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, Bologna, il Mulino, 20102, p. 337.
  17. Ivi, p. 338.
  18. Id., Le teologie politiche di Schmitt, cit., p. 57.
  19. Id., Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, cit., p. 339.
  20. Cfr. ivi, p. 341; Id., Le teologie politiche di Schmitt, cit., p. 57.
  21. «Ogni ordine riposa su una decisione […]. Anche l’ordinamento giuridico, come ogni altro ordine, riposa su una decisione e non su una norma» (C. Schmitt, Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, cit., pp. 36-37).
  22. Cfr. ivi, pp. 39-40.
  23. «Kelsen risolve il problema del concetto di sovranità semplicemente negandolo. La conclusione delle sue deduzioni è: “Il concetto di sovranità dev’essere radicalmente eliminato”. Di fatto si tratta ancora dell’antica negazione liberale dello Stato nei confronti del diritto e dell’ignoranza del problema autonomo della realizzazione del diritto» (ivi, p. 47).
  24. «L’obbiettività, che egli rivendica per sé, consiste nel fatto che egli evita tutto ciò che vi è di personalistico e riconduce l’ordinamento giuridico all’efficacia impersonale di una norma impersonale» (ivi, p. 54). «Le più diverse teorie del concetto di sovranità – di Krabbe, di Preuss, di Kelsen – aspirano ad una tale obbiettività, nel senso che sono d’accordo che dal concetto di Stato dev’essere eliminato tutto ciò che è personale. Per essi personalità e comando vanno manifestamente di pari passo. Secondo Kelsen, la concezione del diritto personale al comando è l’errore peculiare della dottrina della sovranità statale; egli considera “soggettivistica” la teoria del primato dell’ordinamento giuridico statale e la ritiene una negazione dell’idea di diritto, poiché il soggettivismo del comando viene sostituito alla norma avente validità obbiettiva» (ibidem).
  25. C. Schmitt, Il valore dello Stato e il significato dell’individuo, Bologna, il Mulino, 2013.
  26. Ivi, p. 58.
  27. A. Scalone, Diritto, decisione, rappresentanza: il potere in Carl Schmitt, in L’ordine precario. Unità politica e pluralità nella Staatslehre novecentesca da Carl Schmitt a Joseph H. Kaiser, Monza, Polimetrica, 2011, p. 81.
  28. G. Duso, La rappresentanza politica. Genesi e crisi del concetto, Milano, Angeli, 20032, p. 181.
  29. C. Galli, Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, cit., p. 333.
  30. C. Schmitt, Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, cit., p. 53.
  31. A. Scalone, Decisione, rappresentanza e realizzazione del diritto nella teologia politica di Carl Schmitt, in L’ordine precario, cit., p. 50.
  32. C. Schmitt, Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, cit., p. 57; cfr. Th. Hobbes, Leviatano, a cura di R. Santi, Milano, Bompiani, 2001, p. 448.

This short contribution offers an analysis of Carl Schmitt’s theory of sovereignty in the first two chapters of Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität. The first part will examine the definition of sovereignty as a decision on the state of exception, and thus the concepts of sovereignty, decision and exception; in the second part the question of sovereignty will be posed as a problem of legal form and decision, introducing the theme, central to the jurist’s thought, of the realisation of law.